Super ammortamento del 140% per il fotovoltaico

super ammortamento 140%Sei un’ azienda? Hai un’azienda? Hai dello spazio utile sul tetto da poter utilizzare per produrre energia attraverso un impianto fotovoltaico? Ci hai mai pensato? Perché no? Lo sai che puoi utilizzare la normativa che prevede il super ammortamento del 140% ??? Il super ammortamento o maxi ammortamento al 140 per cento, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, consente un’importante agevolazione fiscale per le imprese che investono.

Il beneficio riguarda Irpef e Ires.

Quindi riepilogando puoi avere sul tetto della tua attività, piccola o grande che sia…

1) Un impianto che gode di un super ammortamento del bene

2) Un impianto che ti permette risparmio e razionalizzazione dell’uso dell’energia

3) Un impianto che ti permette di non essere schiavo degli aumenti tariffari

Hai capito bene. Puoi produrti da solo energia e puoi scaricarti il 140% del costo sostenuto.

ammortamento 140%Non vuoi spendere nulla? Lo vuoi gratis? Puoi avere anche questo, tramite un costo zero creato appositamente per le aziende! (chiedimi come…)

Ma cos’è il super ammortamento?  E’ un’agevolazione fiscale per le imprese che investono ed è previsto dalla Legge di Stabilità 2016. Perché è stato concepito? Per permettere alle aziende che innovano e che vogliono essere competitive riducendo i costi di produzione, di farlo subito.

La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni” che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi quali l’impianto fotovoltaico, possano ritenere il costo di acquisizione maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento. Sostanzialmente, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140.
Quindi, attraverso il super ammortamento o maxi ammortamento le aziende che investono in beni strumentali possono ammortizzare fiscalmente il bene al 140 per cento in luogo del 100 per cento. (Come è ovvio che sia, per sfruttare al massimo il beneficio fiscale i beni strumentali non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento).

Il super ammortamento può essere applicato da “tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale”, comprendendo in questa definizione tutti i titolari di:

  • reddito d’impresa;
  • reddito da lavoro autonomo (tranne i contribuenti in regime forfetario).

Ma il super ammortamento è proprio per tutte le aziende? Siamo in Italia e quindi le interpretazioni sono diverse. (mi domando come sempre… perché???) Perché per definire se un’azienda abbia diritto o meno alla deduzione del 140% si deve valutare se l’impianto sia da considerarsi “mobile” o immobile” e pertanto dove e come sia installato. Perché questa differenziazione? Perché se l’impianto è considerato mobile può essere dedotto con aliquota 9% e pertanto rientra nella fattispecie del super ammortamento del 140%. Se invece l’impianto viene considerato come bene immobile, allora l’aliquota di ammortamento è del 4% e pertanto non rientra nelle specifiche della legge di stabilità 2016 (ne usufruiscono i beni con quota 6,5% o superiore). La mia opinione è che se l’impianto è realizzato sovra struttura e pertanto non è totalmente integrato possa essere considerato come bene mobile (tanto che alcuni impianti sono stati in più occasioni oggetti di furto), e pertanto possa essere portato in deduzione con gli specifici vantaggi del super ammortamento. Il mio consiglio comunque è di consultare sempre il proprio commercialista al fine di avere l’interpretazione più consona alla specifica realtà (sì pare assurdo dirlo ma ci possono essere interpretazioni opposte in merito). (qui trovate circolare dell’agenzia delle entrate in merito… ) Da tenere presente inoltre quale criterio per l’utilizzo dell’agevolazione oggetto del post è che comunque, qualora il valore dell’impianto fotovoltaico a servizio dell’azienda, istallato sul tetto, non supera il 15% del valore capitale o la redditività dell’immobile al quale è asservito, questi può essere classificato come “bene mobile” e pertanto non corre l’obbligo dell’accatastamento. In questo caso ha accesso al super ammortamento e potrà essere dedotto con il coefficiente ordinario del 9%.

Qualora pertanto l’ammortamento del 140% sia utilizzabile, il conteggio da fare ai fini della deducibilità e pertanto ai fini del “risparmio fiscale è il seguente.

Nell’applicazione operativa, l’ammortamento al 140 per cento consente di ammortizzare il cespite acquistato secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una “variazione in diminuzione della base imponibile” su cui poi verranno calcolate le imposte.
Per esempio, se l’azienda Pincopallo srl  acquista un cespite per un costo (al netto dell’iva) pari a 30000,00 euro e il relativo coefficiente di ammortamento è pari al 9%  (come bene mobile), secondo il normale ammortamento, le  quote d’ammortamento sarebbero: 30.000 € x 9% = 2700 €

Con l'incentivo del 140% ogni azienda deve investire nelle energie rinnovabili. Non approfittarne è un delitto!
Con l’incentivo del 140% ogni azienda deve investire nelle energie rinnovabili. Non approfittarne è un delitto!

Il periodo di ammortamento pertanto sarà 30.000 € / 2700 € = circa 11 anni (qualcosa in più se calcoliamo la quota dimezzata del primo anno per alcuni casi). Invece, solo per il 2016 (o per beni acquistati anche prima del 15 ottobre 2015 ma consegnati dopo quella data) con il super ammortamento abbiamo un coefficiente d’ammortamento: 9% + 40% = 12,6%
Quindi con il super ammortamento, le quote d’ammortamento varieranno in questo modo: 30.000 € x 12,6% = 3780 €. Pertanto, il periodo di ammortamento (resta uguale): circa 11 anni, ma quello che cambia è la deduzione totale: 3780 € x 11 anni = 41580 € invece di 30.000 €.

E scusate se è poco! 

Detto ancora più semplice. Medesimo tempo d’ammortamento ma la possibilità di “amplificare” del 40% l’importo dedotto fiscalmente.

Ma ci stai ancora pensando??? L’unico motivo per non farlo è perché non hai un tetto dove installare i pannelli … (e… a dire il vero, potrei risolverti pure questo problema… ;))

Efficentamento di un condominio: un doveroso obbligo

vignetta condominioil 70% degli italiani vive in condominio. Abiti in un condominio e non sei soddisfatto del tuo comfort? Troppo caldo? Troppo freddo? Troppo alte le spese relative al riscaldamento? Lo sai che il tuo amministratore di condominio ha ancora poco tempo per assolvere agli obblighi di legge? La legge 10/1991 già lo prevedeva, la legge 102/2014 lo ribadisce.  Pertanto, la prossima scadenza del 31/12/16 per i condomini è imminente! Gli amministratori devono pertanto entro tale scadenza

  • aggiornare ed adeguare gli impianti
  • verificare la messa in regola la contabilizzazione del calore (per calcolare l’effettivo consumo di ogni utente)
  • verificare la messa in regola la divisione delle spese (divisione in millesimi secondo la norma uni ts 10200 e cioè secondo i millesimi di fabbisogno energetico di ogni unità immobiliare)
Il tempo passa. E' ora di muoversi!
Il tempo passa. E’ ora di muoversi!

E quando lo possono fare? Nella finestra in cui i riscaldamenti vengono spenti. E pertanto da fine marzo/ inizio aprile 2016 ed entro l’accensione di ottobre 2016. Cioè adesso, ora, subito! Ce la faranno i nostri eroi?

Schermata 2016-03-23 alle 17.21.46Se prima l’amministratore basava il calcolo del consumo termico (e quindi sulla divisione dei costi del riscaldamento) su quota fissa 30% e quota variabile 70%, oggi la normativa (uni-ts 10200) prevede che ci si basi invece su consumo volontario e consumo involontario. Il consumo volontario corrisponde a quanto conteggiato e misurato effettivamente dal contacalorie e regolato dalle valvole termostatiche e dai miscelatori di calore. E’ in pratica il consumo effettivo dell’abitazione. Il consumo involontario invece, deriva da quanto l’involucro del condominio attraverso tutti i suoi “punti di inefficienza”. E’ la quantità di calore utilizzata per i locali comuni oppure non contabilizzata dai misuratori perché facente parte della dispersione termica dei tubi. (la dispersione si vede bene nelle termografie). Tale costo viene diviso come previsto dalla norma in millesimi di fabbisogno energetico.

Attraverso le valvole termostatiche dette anche termoregolatrici è possibile personalizzare le temperature delle diverse stanze anche senza complessi sistemi di gestione a zone. Sono pertanto l'ideale anche per impianti di riscaldamento datati.
Attraverso le valvole termostatiche dette anche termoregolatrici è possibile personalizzare le temperature delle diverse stanze anche senza complessi sistemi di gestione a zone. Sono pertanto l’ideale anche per impianti di riscaldamento datati.

Ed il coefficiente correttivo? (es. appartamenti all’ultimo piano?) La norma non lo prevede più perciò attenzione a come e quanto disperde casa vostra. Non esiste nessun fattore correttivo. Chi consuma di più paga di più (secondo la norma uni-ts 10200).

Prima di fare qualsiasi intervento però l’amministratore si può/deve tutelare attraverso una consulenza/perizia di un energy manager. Attraverso questa diagnosi si potrà poi procedere ad aggiornare l’impianto senza sprechi e senza contestazioni.

Quali sono gli interventi possibili/papabili per evitare che il condominio sia un involucro che disperde un’enorme quantità di calore?

  • insufflaggio pareti per una minore dispersione termica (cioè riempimento delle intercapedini vuote all’interno delle pareti perimetrali)
  • cambio della caldaia (se si è fatto quanto sopra basta una caldaia più piccola anche del 30%)
  • isolamento del sottotetto (difende dal caldo e dal freddo)
  • pompa gemellare in caldaia
  • termovalvole

Schermata 2016-03-23 alle 17.47.42Il tuo amministratore ha provveduto? Sta provvedendo? Sono sicuro di averti dato delle ottime informazioni. Anche questo è risparmiobollette.it

Se invece vivi in un condominio ed hai il riscaldamento termo autonomo e vuoi comunque risparmiare allora devi assolutamente valutare l’acquisto di una nuova caldaia ibrida a doppia condensazione con pompa di calore. Dove, come, quale? Leggi qui.

Se non vivi in un condominio ed hai una casa di proprietà lo sai che oggi puoi renderti energicamente (quasi) autosufficiente? In questo caso mi puoi contattare per un sopralluogo gratuito. Assieme troveremo la soluzione ideale per casa Tua!

La differenza tra pannello monocristallino e policristallino

pannello monocristallino e pannello policristallino
pannello monocristallino e pannello policristallino

Quante volte mi sono sentito fare questa domanda? Meglio il monocristallino o il policristallino? Ma non solo dai clienti, anche da chi nel settore ci bazzica da un po’. Se hai poco tempo e non vuoi leggere oltre, ti darò subito la risposta al quesito. E se hai già letto qualche articolo del mio blog questa risposta è scontata e quindi la conosci già. La risposta è: DIPENDE !!! Da cosa dipende? Dipende da diversi fattori che velocemente andremo ad analizzare. Uno su tutti che tipo di luce colpisce il pannello. Quindi dove è installato? In che regione? Quanto sole riceve? In che periodi dell’anno… etc…

La cella di silicio (il pannello è formato da più celle collegate tra loro) è un quadrato nero o blu di 15 cm di lato. La cella monocristallina  è ricavata da un cilindro di silicio che viene tagliato per ottenere le dimensioni della cella finita. Da questa colonna di forma parallelepipeda, vengono poi tagliate delle “fette” dello spessore di pochi decimi di millimetro che, opportunamente trattate (drogate in gergo), aumentano le proprietà del semiconduttore. (doping anche per le celle fotovoltaiche quindi! 😉 )

Ecco sinteticamente i passaggi per la produzione dei pannelli fotovoltaici (monoscristallino e policristallino)
Ecco sinteticamente i passaggi per la produzione dei pannelli fotovoltaici (monoscristallino e policristallino)

Per creare le celle monocristalline ovviamente vengono prodotti degli scarti dal “cilindro principale”. Questo surplus viene riutilizzato per fare altre celle fondendo e forgiando il materiale in lingotti che diventano altre celle. Le celle che risultano così lavorate sono costituite da cristalli di silicio orientati in modo casuale e per questo vengono chiamate “Policristalline”. Queste celle hanno una efficienza inferiore, cioè producono meno corrente, rispetto alle monocristalline quando vengono colpite perpendicolarmente dal sole. E qui sta il paradosso. Questo loro difetto è il loro punto di forza. La cella policristallina infatti non ha bisogno che il sole sia perpendicolare per produrre al massimo ma proprio per queste sue caratteristiche produce anche in condizioni di luce minore. Infatti in qualsiasi posizione si trovi il sole c’è sempre un buon numero di cristalli orientati verso di lui che gli permettono di produrre energia. Esemplificando, il pannello policristallino è un pannello più versatile e non ha bisogno di un inseguitore solare per rendere al meglio.

Quindi, vediamo a livello statistico: Il policristallino è la cella che si usa maggiormente ed è preferibile per falde est o ovest. Viene usato inoltre in nella pianura padana, dove in estate c’è molta umidità nell’aria che fa da filtro (foschia) ai raggi del sole o la nebbia, durante l’inverno, che ricuce l’irraggiamento solare e di conseguenza la produzione.

Esteticamente è semplice capire se abbiamo di fronte un pannello formato da celle monocristalline o da celle policristalline (la maggior parte)

Esempio di pannello monocristallino
Esempio di pannello monocristallino

Monocristallino: ha una cella di colore scuro, quasi nero, uniforme con gli angoli smussati e presenta dei rombi bianchi tra una cella e l’altra.
Policristallino: ha una cella di colore blu, di forma quadrata e non sono presenti zone romboidali bianche tra le celle.

Quindi, detto questo, non hanno nessun valore le frasi del tipo “è meglio il monocristallino perché è puro” o del tipo “il policristallino è realizzato con gli scarti…”. (Frasi ripetutamente sentite per vendere un pannello più costoso rispetto ad un altro!)

Esempio di pannello fotovoltaico policristallinoSe poi invece mi chiedi se un determinato modulo non standard (senza fare nomi di marche) che rende anche 300-330 W rende così perché ha celle monocristalline ti rispondo “non solo”! E se mi chiedi se sia il caso di installare questi pannelli turbo (diciamo), ti ripeto dipende. Perché se hai un problema di spazio allora può valerne la pena. Se questo problema non lo hai, 3 KW sono sempre 3 KW, indipendentemente se l’impianto è formato da 10 pannelli o da 12 pannelli.

Come dico sempre, non scegliere da solo il tuo impianto. Fai bene ad informarti ma poi chiedi la consulenza a chi di impianti ne ha visti installare tanti ed ha la competenza per dirti quale soluzione sia la migliore per casa tua.

E per migliore intendo sia a livello tecnico, sia nel rapporto qualità/prezzo!