CONDIZIONATORI: DETRAZIONE AL 65% O AL 50%?

Fa caldo. Pensi di installare il condizionatore perché di giorno fai la sauna e di notte ti giri  e rigiri mille volte nel letto? Hai studiato? Hai isto le offerte? Ormai sei l’esperto del condominio in tema di BTU e di kW. Ti manca solo la tutina da Supermario e sei pronto pure ad installartelo da solo. Stai per pagare, ti chiedono se lo vuoi detrarre, come lo vuoi detrarre. E vedo il punto interrogativo accendersi sulla tua testa. Cadono tutte le tue certezze.

Non temere. Ti do due dritte così puoi tornare a sfogliare la rosa delle marche papabili!

Il dubbio principale è se il condizionatore va detratto al 50% o al 65%. La risposta, quella più temuta è … DIPENDE! Provo chiarirti un po’ le cose…

detrazione 50% 65%Il condizionatore nel 90% dei casi va detratto al 50%. Vediamo i diversi casi.

1)bonus condizionatori in fase di “ristrutturazione edile”. Detrazione 50% Richiedibile se il nuovo sistema di climatizzazione è in pompa di calore (anche non ad alta efficienza) con iva agevolata al 10% (si detrazione anche l’iva)

2)Bonus condizionatori con bonus mobili con ristrutturazione. E’ richiedibile la detrazione del 50% inserendo il condizionatore come un grande elettrodomestico (deve essere almeno in classe A).

3)bonus condizionatori senza ristrutturazione. Detrazione del 65% qualora non si facciano lavori di ristrutturazione ma si sostituisca tutto l’impianto di climatizzazione esistente con sistemi ad alta efficienza energetica (con un massimo di spesa di 46.154 euro). Quindi, se devi sostituire un vecchio condizionatore con uno nuovo ma il sistema di climatizzazione ad aria non va a sostituire il “sistema propulsivo” di casa tua (es caldaia a gas), non puoi usufruire del 65% ma ti devi accontentare del 50%.

Riepilogando. Nel 90% dei casi farai detrazione al 50%. Nei rari casi in cui sostituirai il tuo impianto di riscaldamento  esistente con un sistema ad aria in pompa di calore, allora potrai usufruire della detrazione al 65%.

Queste mie indicazioni vogliono solo essere un vademecum che ti sia utile a dipanare qualche dubbio. Il mio consiglio comunque è sempre quello di chiedere conferma al commercialista prima di effettuare l’acquisto (e quindi il pagamento), in quanto ogni normativa richiede una causale specifica.

NUOVI AUMENTI PER L’ENERGIA DAL 1 LUGLIO 2018 (CI RISIAMO…)

Una nota canzone estiva faceva: “E come l’anno scorso, e come l’anno prima …” (Mina – “Stessa spiaggia stesso mare”). La musicalità e le parole di questa canzone mettono allegria.  Al contrario delle notizie ricorrenti e implacabili (stagione dopo stagione ed anno dopo anno) che riportano gli aumenti dei costi energetici.
Dal 1 luglio aumento del 6,5% per l’energia elettrica e dell’8,2% per il gas. Alla faccia del ritocchino!

Ti ho già parlato di questi aumenti diverse volte nel corso degli scorsi mesi/anni. Ti voglio fare un breve riepilogo, giusto per dimostrarti che la direzione è segnata e che devi correre ai ripari il prima possibile. 

aumento bollette luce gas2015 – ottobre: AUMENTANO LE BOLLETTE

2016 – luglio: AUMENTO BOLLETTE LUCE E GAS

2016 – dicembre: DAL PRIMO GENNAIO BOLLETTE PIU’ CARE

2017- giugno: DA LUGLIO NUOVI AUMENTI SULLE BOLLETTE ELETTRICHE 

2017 – ottobre AUMENTO BOLLETTE ELETTRICITA’: NEL 2017 +4,2%

2017 – dicembre: BOLLETTE: DA GENNAIO NUOVI AUMENTI LUCE E GAS

E quindi ci risiamo. Solito ritornello. È in arrivo un maxi aumento per le tariffe dell’energia elettrica e del gas. Dal primo luglio, secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia, saliranno rispettivamente del 6,5% e dell’8,2%. E con l’aumento dei prezzi, innescato dal caro petrolio, l’inflazione che ha già rialzato la testa a giugno, con un incremento consistente, rischia di aumentare ancora nel corso dell’estate. E di ridurre il potere d’acquisto delle famiglie, in calo per la prima volta da tempo.

L’aumento delle tariffe di luce e gas, secondo l’Autorità, dipende dalle «tensioni internazionali e dalla conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, che hanno pesantemente influenzato i prezzi all’ingrosso nel mercato dell’energia». La benzina verde segna un incremento annuo del 9,7%, il gasolio del 12,6%.

E tu ti stai ancora chiedendo se sia ancora il caso di installare sistemi per il risparmio energetico e per l’autoproduzione di energia elettrica? Ti stai ancora chiedendo se i tempi di ritorno dell’investimento sono congrui? Ti stai ancora a lamentare del fatto che respiri aria poco pulita ? Ti senti in colpa per il mondo che lascerai a tuo figlio ed alle generazioni future.

Qualcosa di concreto lo puoi fare. Inizia a non sperperare risorse energetiche ed inizia produrti da solo quello che ti serve. E’ il momento giusto per dare delle risposte a tutte queste domande. E’ il momento di agire. Prima informati, poi chiedi aiuto a chi può darti una mano e poi entra nel mondo delle energie rinnovabili. Sono pochi semplici passi. Uno dietro l’altro! 😉

ATTENZIONE: dal 1 gennaio 2018 ecobonus dal 65% al 50%

Dal 1 gennaio 2018 la detrazione su caldaie e pompe di calore passa dal 65% al 50%

Attenzione, dal 1 gennaio 2018 entra in vigore la modifica relativa agli incentivi fiscali per l’efficentamento energetico per quanto concerne le caldaie.

Scatta il conto alla rovescia. Se vuoi usufruire al massimo del bonus fiscale del 65% per sostituire la tua caldaia con una nuova a condensazione è il caso che ti muovi. Ed anche velocemente. Perché dal 1 gennaio 2018 il bonus per questo tipo di interventi viene ridotto del 15%. I miei clienti sono stati allertati da tempo, questa indiscrezione infatti girava già da un po’. Non so quando leggerai questo post. Spero però possa darti la scossa necessaria a “fare il passo” ed a cambiare il tuo “propulsore termico di casa” che magari non è proprio proprio performante. “Ahh,  ma la mia caldaia funziona benissimo”. Lo so, anche la mia funzionava benissimo. Solo che da quando ho montato quella nuova ho ridotto il consumo del gas del 25%. Quindi, tra la detrazione fiscale del 65% e il risparmio di ben 1/4 della bolletta del gas, me la ripago in un batter d’occhio.! E questo con una caldaia normale. E se avessi installato un sistema ibrido (come questo)? Beh, adesso pagherei fino alla metà in meno di gas. Sì hai letto bene. Il 50% di gas in meno. Visto che dico sempre che non contano le parole ma contano i fatti leggi le testimonianze dei clienti che hanno già installato questo prodotto nelle loro abitazioni e/o strutture.

Ma cosa devi fare per detrarre la tua nuova caldaia a condensazione al 65% ? Devi ricevere la fattura dei lavori e pagarla entro il 31/12/17.  E se paghi un acconto entro dicembre ed il saldo a gennaio ad esempio? Allora l’acconto sarà detraibile al 65% mentre il saldo passerà al 50%. 

Hai ancora poco tempo per goderti questo 15% di bonus in scadenza. Contattami subito per un intervento da foto finish ! 

 

 

Solar roof: altro passo di Tesla verso il futuro

solar roof tesla powerwall2E’ notizia fresca dei giorni scorsi. Tesla ha avviato, presso la fabbrica di Buffalo (NY), la produzione di celle per la realizzazione delle tegole fotovoltaiche Solar Roof. La notizia è stata riportata  da Bloomberg, secondo cui le celle saranno realizzate da Panasonic, partner del colosso americano. L’obiettivo è quello di realizzare, ogni anno, circa 2 GW di celle solari presso la fabbrica di Buffalo, valore in rialzo rispetto alle stime iniziali, che prevedevano 1 GW all’anno a partire dal 2019. La soluzione, costituita da particolari tegole fotovoltaiche in vetro temperato ad alta resistenza e disponibili in quattro modelli (liscia, smerigliata, toscana e ardesia), permetterà di produrre energia pulita senza dover installare i tradizionali pannelli fotovoltaici.
Al momento per l’Europa per resta ancora un progetto futuribile e non si sa quanto realmente realizzabile. Perché ? Perché i costi oggi non permettono di mettere questo sistema in competizione con l’ormai collaudato sistema di pannelli fotovoltaici tradizionali. Il sistema tradizionale infatti permette oggi di poter avere un impianto fotovoltaico a costi davvero ottimi. Cosa intendo per prezzi ottimi? Oggi si può avere un ottimo impianto fotovoltaico da 3 kWp già a partire da 5500 euro.
La soluzione del solar roof di Tesla è intrigante. Vedremo nei prossimi anni quali saranno gli sviluppi e se tale tecnologia potrà o meno prendere piede anche in Italia.
solar roof tesla 2018Quindi, futuro a parte, oggi conviene installare un impianto fotovoltaico? La risposta è “quasi” sempre sì. Quello che cambiano sono solo i tempi di rientro dell’investimento. Ma il rientro c’è sempre. Se poi ragioniamo sul fatto che la tecnologia è avanzata così tanto da permettere di avere garanzie di anche 30 anni, allora possiamo proprio dire che chi ha un tetto di proprietà e non installa un impianto fotovoltaico, sta buttando soldi e risorse.
Come sempre sono a disposizione per una consulenza specifica ed un preventivo.

Detrazione fiscale ristrutturazione edilizia

detrazione fiscale ristrutturazione edilizia
La ristrutturazione edilizia permette di detrarre dall’irpef il 50% del costo totale dell’intervento in 10 anni (pertanto 5% all’anno)

Parliamo di detrazione fiscale e ristrutturazione edilizia. Quel processo per il quale oggi in Italia puoi migliorare energeticamente casa tua pagando meno tasse. In particolare prendo spunto da una recente consulenza che è ancora in itinere. Stefano, lettore del blog mi dice che sta valutando di installare un impianto fotovoltaico e che sta lottando con il comune per avere l’ok essendo una zona sotto vincolo. (In merito a questo argomento vi invito a leggere questo articolo).

Parlando della sostenibilità economica dell’intervento emerge che lui avrebbe capacità fiscale per detrarre il 50% dell’importo totale dei lavori ma che ha già usufruito dei 96.000 euro su quell’immobile.

Bene, attenzione. I 96.000 euro sono sì un vincolo, ma sono relativi ad ogni anno. Pertanto se io effettuo una ristrutturazione,  procedo con il fine lavori e l’anno successivo inizio un nuovo intervento (che non sia ovviamente un proseguo del primo), posso detrarre fino ad ulteriori 96.000 euro.

In merito la circolare n. 17/2015  piuttosto chiara ed esaminando un caso specifico per la quale era stata interpellata l’Agenzia delle Entrate risponde così. (copio integralmente il testo del punto 3.2 di pagina 12 della circolare 17/2015).

agenzia entrate detrazione ristrutturazione
La circolare 17/2015 è chiara. La detrazione fiscale di 96.000 euro per immobile è annuale a patto che non sia una prosecuzione di una ristrutturazione precedente

“3.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi
D. un contribuente ha iniziato nel 2008 un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sulla base di un apposito provvedimento autorizzativo. L’intervento è proseguito nel corso degli anni ed è stato terminato nel 2013. Per questo intervento il contribuente ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute nel limite complessivo di 96.000 euro. Il medesimo contribuente nel 2014, sulla base di un altro titolo autorizzativo, distinto e autonomo dal primo, ha iniziato altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, diversi da quelli previsti nel primo provvedimento autorizzativo, che termineranno nel 2015. Si chiede di conoscere se per questi lavori spetti la detrazione sulla base di un ulteriore plafond di euro 96.000, distinto da quello precedentemente utilizzato per i lavori dal 2008 al 2013.
R. Le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR fruiscono di una detrazione di imposta ai fini IRPEF, attualmente prevista nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano, in base al comma 47 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015  [prorogato fino al 31/12/17 !!!].
In base al comma 1 dell’art. 16-bis, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi (cfr. circ. n. 9/E del 2002, punti 7.3 e 7.4, circ. n. 15/E del 2003, par. 2).
In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Hai già raggiunto i 96.000 euro del limite di detrazione per la ristrutturazione edilizia? Lo sai che puoi detrarre fino a 96.000 euro all’anno? YES !!!

Ciò premesso, si rileva che l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati.

Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

Quindi, nella fattispecie in esame, nel presupposto che l’intervento iniziato nel 2014 sia autonomo da quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013, il contribuente potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro, distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013. Nel 2015, naturalmente, il limite di spesa dovrà tenere conto, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell’anno precedente, delle spese sostenute nell’anno 2014.”

Pertanto, se il vostro commercialista non ne è a conoscenza… provvedete ad aggiornarlo voi.

Ora, visto che non avete nemmeno questa scusa, risparmiate un po’ di tasse, risparmiate un po’ di bollette, evitate compartecipare con i vostri consumi all’immissione di sostanze nocive e quindi di inquinare ed installate un sistema per il risparmio energetico. Come sempre sono a disposizione per accompagnarvi in questo viaggio affascinante! 

Per leggere delle detrazioni del 50% e del 65% per case singole e condomini (addirittura fino al 75%) puoi leggere questo articolo.

La differenza tra pannello monocristallino e policristallino

pannello monocristallino e pannello policristallino
pannello monocristallino e pannello policristallino

Quante volte mi sono sentito fare questa domanda? Meglio il monocristallino o il policristallino? Ma non solo dai clienti, anche da chi nel settore ci bazzica da un po’. Se hai poco tempo e non vuoi leggere oltre, ti darò subito la risposta al quesito. E se hai già letto qualche articolo del mio blog questa risposta è scontata e quindi la conosci già. La risposta è: DIPENDE !!! Da cosa dipende? Dipende da diversi fattori che velocemente andremo ad analizzare. Uno su tutti che tipo di luce colpisce il pannello. Quindi dove è installato? In che regione? Quanto sole riceve? In che periodi dell’anno… etc…

La cella di silicio (il pannello è formato da più celle collegate tra loro) è un quadrato nero o blu di 15 cm di lato. La cella monocristallina  è ricavata da un cilindro di silicio che viene tagliato per ottenere le dimensioni della cella finita. Da questa colonna di forma parallelepipeda, vengono poi tagliate delle “fette” dello spessore di pochi decimi di millimetro che, opportunamente trattate (drogate in gergo), aumentano le proprietà del semiconduttore. (doping anche per le celle fotovoltaiche quindi! 😉 )

Ecco sinteticamente i passaggi per la produzione dei pannelli fotovoltaici (monoscristallino e policristallino)
Ecco sinteticamente i passaggi per la produzione dei pannelli fotovoltaici (monoscristallino e policristallino)

Per creare le celle monocristalline ovviamente vengono prodotti degli scarti dal “cilindro principale”. Questo surplus viene riutilizzato per fare altre celle fondendo e forgiando il materiale in lingotti che diventano altre celle. Le celle che risultano così lavorate sono costituite da cristalli di silicio orientati in modo casuale e per questo vengono chiamate “Policristalline”. Queste celle hanno una efficienza inferiore, cioè producono meno corrente, rispetto alle monocristalline quando vengono colpite perpendicolarmente dal sole. E qui sta il paradosso. Questo loro difetto è il loro punto di forza. La cella policristallina infatti non ha bisogno che il sole sia perpendicolare per produrre al massimo ma proprio per queste sue caratteristiche produce anche in condizioni di luce minore. Infatti in qualsiasi posizione si trovi il sole c’è sempre un buon numero di cristalli orientati verso di lui che gli permettono di produrre energia. Esemplificando, il pannello policristallino è un pannello più versatile e non ha bisogno di un inseguitore solare per rendere al meglio.

Quindi, vediamo a livello statistico: Il policristallino è la cella che si usa maggiormente ed è preferibile per falde est o ovest. Viene usato inoltre in nella pianura padana, dove in estate c’è molta umidità nell’aria che fa da filtro (foschia) ai raggi del sole o la nebbia, durante l’inverno, che ricuce l’irraggiamento solare e di conseguenza la produzione.

Esteticamente è semplice capire se abbiamo di fronte un pannello formato da celle monocristalline o da celle policristalline (la maggior parte)

Esempio di pannello monocristallino
Esempio di pannello monocristallino

Monocristallino: ha una cella di colore scuro, quasi nero, uniforme con gli angoli smussati e presenta dei rombi bianchi tra una cella e l’altra.
Policristallino: ha una cella di colore blu, di forma quadrata e non sono presenti zone romboidali bianche tra le celle.

Quindi, detto questo, non hanno nessun valore le frasi del tipo “è meglio il monocristallino perché è puro” o del tipo “il policristallino è realizzato con gli scarti…”. (Frasi ripetutamente sentite per vendere un pannello più costoso rispetto ad un altro!)

Esempio di pannello fotovoltaico policristallinoSe poi invece mi chiedi se un determinato modulo non standard (senza fare nomi di marche) che rende anche 300-330 W rende così perché ha celle monocristalline ti rispondo “non solo”! E se mi chiedi se sia il caso di installare questi pannelli turbo (diciamo), ti ripeto dipende. Perché se hai un problema di spazio allora può valerne la pena. Se questo problema non lo hai, 3 KW sono sempre 3 KW, indipendentemente se l’impianto è formato da 10 pannelli o da 12 pannelli.

Come dico sempre, non scegliere da solo il tuo impianto. Fai bene ad informarti ma poi chiedi la consulenza a chi di impianti ne ha visti installare tanti ed ha la competenza per dirti quale soluzione sia la migliore per casa tua.

E per migliore intendo sia a livello tecnico, sia nel rapporto qualità/prezzo!