L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 46/E certifica che la detrazione fiscale è fruibile anche in assenza della presentazione della pratica enea che rimane comunque obbligatoria.
Infatti nella risoluzione: “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento. […] In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16″.
Ammetto che ho controllato più volte la “formula della media” nel foglio excel con il quale raccolgo mensilmente i dati statistici relativi a fotovoltaico ed accumulo dei miei clienti. I risultati ottenuti a marzo 2019 sono straordinari. La media di autosufficienza dei 28 impianti monitorati per il mese di marzo e del 94,46%.
Credo che i risultati di questo mese parlino da soli. Quindi ne approfitterò per elencare alcuni punti chiave (una sorta di “guida alla lettura”) in modo che tu possa apprezzare al meglio la tabella.
1)Gli impianti che vedi monitorati qui sopra sono tutti di miei clienti che nel corso degli anni hanno deciso di installare un impianto fotovoltaico con un sistema d’accumulo. Nella maggior parte dei casi l’impianto fotovoltaico ha già diversi anni, (quindi anche in conto energia), e l’accumulo è stato aggiunto solo in un secondo momento (in 17 casi su 28 per la precisione).
2)Gli impianti monitorati sono tutti nel nord Italia (e pertanto con condizioni meteo non prettamente favorevoli per la produzione fotovoltaica) e precisamente nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte (se il tuo impianto lo vuoi realizzare in centro o sud Italia pensa quanto meglio può rendere ancora).
3)Il sistema d’accumulo monitorato è per tutti uguale. Si tratta del Tesla Powerwall 2. La scelta è ricaduta su questo tipo di accumulo per A) creare uniformità e quindi avere un campione statistico utilizzabile. (confrontare impianti fotovoltaici di capacità diverse con sistemi d’accumulo con capacità diverse su case con consumi totalmente diversi non avrebbe dato dei risultati aggregabili utili ad un ragionamento statistico) B)è l’accumulo che oggi viene maggiormente installato dai miei clienti
4)Come accennato nel punto 3 gli impianti fotovoltaici ai quali è stato installato il sistema d’accumulo sono di diverse potenze. Ho scelto di mettere gli impianti in ordine di potenza crescente (dal più piccolo al più grande) per aiutare chi sta facendo le sue valutazioni sull’acquisto di un fotovoltaico con sistema d’accumulo. Questi dati infatti possono essere una linea guida per capire in base ai consumi della tua abitazione quale sia la potenza necessaria da installare e quali siano i risultati realizzabili. Ovviamente vuole essere solo un’indicazione in quanto, anche se il campione col tempo avrà sempre dati più completi, è sempre buona cosa fare una valutazione specifica per ogni casa in modo da essere sicuri di fare l’acquisto corretto.
5)I dati raccolti dimostrano che un impianto fotovoltaico domestico, anche se di piccole dimensioni è in grado di produrre mediamente molta più energia rispetto a quella necessaria per l’autoconsumo dell’abitazione durante il giorno (vi sono poi dei casi specifici (es impianti numero 5 – 12 – 17 – 21 – 23) , dove l’impianto risulta sottodimensionato rispetto ai consumi dell’immobile (e pertanto in alcuni mesi dell’anno l’accumulo non può essere sfruttato al meglio perché non vi è abbastanza energia da immettervi). In questi casi le motivazioni sono diverse. A)poco spazio sul tetto B)cambiamento dei consumi (aumento) rispetto all’analisi iniziale (es inserimento di sistemi elettrici – pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento al posto di tradizionali sistemi a gas). C)impianto fatto in conto energia (pertanto più per utilità finanziaria che per autoconsumo). D)tetto con esposizione non ottimale. Nelle nuove realizzazioni (di fotovoltaico ed accumulo) è importante bilanciare bene i vari impianti (fotovoltaico – accumulo – riscaldamento – raffrescamento – mobilità elettrica) per ottenere il miglior risultato di autosufficienza possibile con il minimo dispendio di risorse economiche.
6)Per quanto si evince dal punto 5 quindi è importante che il sistema di accumulo sia un “polmone” sufficientemente ampio per garantire l’ottimale utilizzo dell’energia elettrica prodotta (in un prossimo articolo tratterò l’argomento nello specifico). L’errore che spesso viene compiuto (in buona fede dal cliente ed in minor buona fede – o “in ignoranza” – da chi propone l’accumulo) è quello di equiparare i kWp dell’impianto fotovoltaico con i Kwh della capacità d’accumulo. Per capire quale sia il corretto dimensionamento del sistema d’accumulo si deve partire A)dai consumi in kWh (per dimensionare l’impianto fotovoltaico e per valutarne il posizionamento migliore) B)dalla grandezza dell’impianto fotovoltaico (nei casi in cui si voglia associare un accumulo ad un impianto fotovoltaico già esistente ed ovviamente in relazione al punto A) C)Tenendo ben presente le necessità e gli obbiettivi che si vogliono raggiungere (es aumento del consumo elettrico per diminuire il consumo di gas – per la produzione di acqua calda sanitaria o di riscaldamento e raffreddamento ad esempio).
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ENEA infatti, informa che per gli interventi di recupero edilizio finalizzati al risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono della detrazione 50% BONUS CASA (rif. art. 16 bis, D.P.R. 917/86), il termine per la trasmissione dei dati attraverso il portale https://ristrutturazioni2018.enea.it è prorogato al 1° aprile 2019. Della proroga, pertanto, possono beneficiare tutti gli interventi realizzati nel 2018 con obbligo di comunicazione e in particolare quelli relativi agli interventi realizzati tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018.
E per gli impianti installati nel 2019? Per la comunicazione a ENEA delle pratiche relative agli interventi terminati nel 2019 occorre attendere la messa online del portale dedicato.
AGGIORNAMENTO DI FEBBRAIO 2019: [per i sistemi di accumulo installati a partire dal 1 gennaio 2019 è ora necessaria!!! ATRENZIONE]
In questi giorni molti lettori del blog mi chiedono delucidazioni in merito all’obbligo o meno di compilare la “pratica enea” per gli accumuli installati per sfruttare al meglio il proprio impianto fotovoltaico. Il dubbio nasce dal fatto che nell’elenco degli interventi ammessi alla detrazione e di conseguenza sottoposti all’obbligo di comunicazione a ENEA, al momento è presente soltanto la voce “impianti fotovoltaici” e non “storage/sistemi di accumulo”.
Anie rinnovabili ha fatto apposita domanda all’Enea:
“Per l’installazione dei sistemi di accumulo (che presentano i requisiti idonei ad accedere alla detrazione del 50%) è obbligatorio dichiarare l’intervento a ENEA?”
”Ed ecco la risposta di ENEA • “Almeno per il 2018, vanno trasmessi solo i dati indicati nel sito web”.
Pertanto ad oggi non è necessario effettuare la comunicazione a ENEA per gli interventi di installazione di sistemi di accumulo ammessi alle detrazioni fiscali del 50%. Tuttavia, (visto che per Enea basterà mettere nell’elenco anche la voce sistemi di accumulo), non si escludono modifiche al portale ed alle modalità di comunicazione nel corso del 2019.
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