L’aumento della bolletta di luglio sarà di 70 euro. Non sono consumi. E’ il canone RAI !!!
E’ in arrivo nella bolletta di luglio la prima “rata” del canone rai 2016. Lo dico per evitare spaventi a chi ha un impianto e vede un aumento sostanzioso rispetto al solito risparmio. Sarà comunque sufficiente guardare le voci di costo per verificare. (con l’occasione se non sai come si legge una bolletta elettrica clicca qui).
Un esempio di come sarà la bolletta che riceverete a fine luglio 2016 con inclusi i 70 euro di canone Rai da pagare
Facciamo un passo indietro in modo che questo articolo sia utile anche a chi ancora non ha avuto modo di registrare quest’informazione. L’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 ha fissato l’abbonamento annuo alla televisione per uso privato per l’anno 2016 a 100 euro complessivi (divisi in 92,18 € di canone 3,69 € di Iva e 4,13 di tassa di concessione governativa) e ha introdotto una nuova modalità di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. Questa mossa servirà ad incassare tutti i canoni che prima venivano “evasi” e parte dal presupposto che nel 2016, se esiste un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell’obbligo di pagamento del canone (onestamente, pur essendo infastidito anche da questo balzello, il ragionamento non fa una piega).
Attenti al canone nella bolletta di luglio
Dicevo che nella bolletta di luglio ci sarà un sostanziale aumento perché per il 2016, primo anno di adozione della nuova modalità di riscossione della tassa, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute nell’anno in corso, per un totale di 70 euro, mentre le successive rate saranno di 10 euro/mese.
E’ ovvio che, anche con un impianto fotovoltaico con batteria d’accumulo, nulla è possibile fare per eliminare tale costo (se non essere senza tv).
Sei un’ azienda? Hai un’azienda? Hai dello spazio utile sul tetto da poter utilizzare per produrre energia attraverso un impianto fotovoltaico? Ci hai mai pensato? Perché no? Lo sai che puoi utilizzare la normativa che prevede il super ammortamento del 140% ??? Il super ammortamento o maxi ammortamento al 140 per cento, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, consente un’importante agevolazione fiscale per le imprese che investono.
Il beneficio riguarda Irpef e Ires.
Quindi riepilogando puoi avere sul tetto della tua attività, piccola o grande che sia…
1) Un impianto che gode di un super ammortamento del bene
2) Un impianto che ti permette risparmio e razionalizzazione dell’uso dell’energia
3) Un impianto che ti permette di non essere schiavo degli aumenti tariffari
Hai capito bene. Puoi produrti da solo energia e puoi scaricarti il 140% del costo sostenuto.
Non vuoi spendere nulla? Lo vuoi gratis? Puoi avere anche questo, tramite un costo zero creato appositamente per le aziende! (chiedimi come…)
Ma cos’è il super ammortamento? E’ un’agevolazione fiscale per le imprese che investono ed è previsto dalla Legge di Stabilità 2016. Perché è stato concepito? Per permettere alle aziende che innovano e che vogliono essere competitive riducendo i costi di produzione, di farlo subito.
La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, “i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni” che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi quali l’impianto fotovoltaico, possano ritenere il costo di acquisizione maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento. Sostanzialmente, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140.
Quindi, attraverso il super ammortamento o maxi ammortamento le aziende che investono in beni strumentali possono ammortizzare fiscalmente il bene al 140 per cento in luogo del 100 per cento. (Come è ovvio che sia, per sfruttare al massimo il beneficio fiscale i beni strumentali non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento).
Il super ammortamento può essere applicato da “tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale”, comprendendo in questa definizione tutti i titolari di:
reddito d’impresa;
reddito da lavoro autonomo (tranne i contribuenti in regime forfetario).
Ma il super ammortamento è proprio per tutte le aziende? Siamo in Italia e quindi le interpretazioni sono diverse. (mi domando come sempre… perché???) Perché per definire se un’azienda abbia diritto o meno alla deduzione del 140% si deve valutare se l’impianto sia da considerarsi “mobile” o immobile” e pertanto dove e come sia installato. Perché questa differenziazione? Perché se l’impianto è considerato mobile può essere dedotto con aliquota 9% e pertanto rientra nella fattispecie del super ammortamento del 140%. Se invece l’impianto viene considerato come bene immobile, allora l’aliquota di ammortamento è del 4% e pertanto non rientra nelle specifiche della legge di stabilità 2016 (ne usufruiscono i beni con quota 6,5% o superiore). La mia opinione è che se l’impianto è realizzato sovra struttura e pertanto non è totalmente integrato possa essere considerato come bene mobile (tanto che alcuni impianti sono stati in più occasioni oggetti di furto), e pertanto possa essere portato in deduzione con gli specifici vantaggi del super ammortamento. Il mio consiglio comunque è di consultare sempre il proprio commercialista al fine di avere l’interpretazione più consona alla specifica realtà (sì pare assurdo dirlo ma ci possono essere interpretazioni opposte in merito). (qui trovate circolare dell’agenzia delle entrate in merito… ) Da tenere presente inoltre quale criterio per l’utilizzo dell’agevolazione oggetto del post è che comunque, qualora il valore dell’impianto fotovoltaico a servizio dell’azienda, istallato sul tetto, non supera il 15% del valore capitale o la redditività dell’immobile al quale è asservito, questi può essere classificato come “bene mobile” e pertanto non corre l’obbligo dell’accatastamento. In questo caso ha accesso al super ammortamento e potrà essere dedotto con il coefficiente ordinario del 9%.
Qualora pertanto l’ammortamento del 140% sia utilizzabile, il conteggio da fare ai fini della deducibilità e pertanto ai fini del “risparmio fiscale è il seguente.
Nell’applicazione operativa, l’ammortamento al 140 per cento consente di ammortizzare il cespite acquistato secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una “variazione in diminuzione della base imponibile” su cui poi verranno calcolate le imposte. Per esempio, se l’azienda Pincopallo srl acquista un cespite per un costo (al netto dell’iva) pari a 30000,00 euro e il relativo coefficiente di ammortamento è pari al 9% (come bene mobile), secondo il normale ammortamento, le quote d’ammortamento sarebbero: 30.000 € x 9% = 2700 €
Con l’incentivo del 140% ogni azienda deve investire nelle energie rinnovabili. Non approfittarne è un delitto!
Il periodo di ammortamento pertanto sarà 30.000 € / 2700 € = circa 11 anni (qualcosa in più se calcoliamo la quota dimezzata del primo anno per alcuni casi). Invece, solo per il 2016 (o per beni acquistati anche prima del 15 ottobre 2015 ma consegnati dopo quella data) con il super ammortamento abbiamo un coefficiente d’ammortamento: 9% + 40% = 12,6%
Quindi con il super ammortamento, le quote d’ammortamento varieranno in questo modo: 30.000 € x 12,6% = 3780 €. Pertanto, il periodo di ammortamento (resta uguale): circa 11 anni, ma quello che cambia è la deduzione totale: 3780 € x 11 anni = 41580 € invece di 30.000 €.
E scusate se è poco!
Detto ancora più semplice. Medesimo tempo d’ammortamento ma la possibilità di “amplificare” del 40% l’importo dedotto fiscalmente.
Ma ci stai ancora pensando??? L’unico motivo per non farlo è perché non hai un tetto dove installare i pannelli … (e… a dire il vero, potrei risolverti pure questo problema… ;))