Fotovoltaico e batteria: detrazione fiscale

detrazione fiscale 50%In questi giorni sto seguendo Francesco che dalla zona di Bologna mi chiede di seguirlo nella scelta di un accumulo per il suo impianto fotovoltaico.  Mi dice in realtà di aver già scelto il “suo accumulo” e di voler puntare forte su Tesla. L’unica reticenza che ancora ha è data dal fatto che il suo commercialista a seguito di un quesito (mal posto) ad una società di servizi per i commercialisti, ha ricevuto risposta negativa circa la possibilità di detrarre fiscalmente l’impianto di accumulo per il suo fotovoltaico (già esistente). Tralasciando la confusione fatta tra deducibilità e detrazione fiscale, la risposta che gli viene data mi lascia molto perplesso. Visto che allora anche per gli addetti ai lavori l’argomento non è chiaro lo riprendo velocemente per confermare a tutti coloro che sono interessati ad una batteria d’accumulo che, se la batteria rispetta la normativa CEI O21 (normativa di riferimento) può essere detratta fiscalmente. Ora,tutti i sistemi al litio più conosciuti sono certificati e sono installabili usufruendo dell’incentivo della detrazione fiscale.

Lo scrivo in maiuscolo che si legga bene 😉

LA BATTERIA PER L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO SI PUO’ detrarre fiscalmente in 10 anni al 50% sia che venga fatta contemporaneamente all’impianto fotovoltaico, sia che la si installi successivamente all’impianto.

L’Agenzia delle Entrate a specifico quesito risponde infatti che le batterie “godono della detrazione fiscale del 50% in quanto parte di un intervento di risparmio energetico. Dunque, hanno diritto all’incentivo, ma solo se installati contestualmente o successivamente ad un impianto a rinnovabili di piccola taglia, quale un sistema fotovoltaico”. (Per intenderci, non è possibile installare un sistema di accumulo per prelevare la corrente di notte a minor costo ed utilizzarla di giorno ed al contempo godere della detrazione fiscale).agenzia entrate detrazione fiscale batteria accumulo

La batteria d’accumulo è un “upgrade” dell’impianto fotovoltaico. E poiché nella risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 è stato chiarito che “l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica rientra tra gli interventi agevolabili di cui alla lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, sempre che si tratti di un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kW e posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.”  Poiché i sistemi di accumulo hanno la funzione di immagazzinare l’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico e di rilasciarla nei momenti in cui l’impianto fotovoltaico non riesce a sopperire alle esigenze dell’abitazione (ad esempio, durante la notte oppure nei casi in cui il consumo è maggiore rispetto alla produzione da fotovoltaico, come ad esempio in caso di maltempo), consentendo di aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico, con benefici di tipo economico (si evita cioè l’assurdo riacquisto dalla rete di energia precedentemente venduta) ed energetico (si riducono le dispersioni collegate alla trasmissione di energia ed il carico della rete dovuto all’immissione ed al riprelievo).”Pertanto la riconducibilità del suddetto intervento (installazione dell’accumulo) alla citata lettera h) è consentita nel caso in cui l’acquisto del sistema di accumulo sia contestuale o successivo a quello dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico, in grado di migliorarne le potenzialità” (upgrade).

Buon autoconsumo a  tutti.

Qui, come sempre se avete bisogno trovate i miei riferimenti.