Arera tramite la delibera che potete leggere in sunto sotto ed integralmente a questo link ha previsto di prorogare lo stop degli allacci fino al 15 maggio 2020. Pertanto fino a tale data non verranno rilasciate date di allaccio per tutte le pratiche di allaccio in lavorazione al giorno 23 febbraio 2020.
ARERA, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Decreto-legge 18/20, con la Deliberazione 123/2020/R/eel ha previsto la sospensione delle attività relative alle pratiche di connessione TICA pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviate successivamente a tale data. Tale sospensione, inizialmente prevista sino al 15 aprile 2020, è da ritenersi attualmente prorogata al 15 maggio 2020, ai sensi dell’art. 37 del Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, ovvero per il periodo temporale che eventualmente sarà disposto con successivi interventi legislativi connessi all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Pertanto, ai sensi della deliberazione 123/2020/R/eel, si intendono sospese per il suddetto periodo le seguenti tempistiche previste dal Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 e sue successive modificazioni e integrazioni:
- accettazione del preventivo per la connessione (art. 7, comma 7.2, ovvero art. 19, comma 19.4 del TICA);
- avvio dell’iter autorizzativo (art. 9, commi 9.3, 9.5, 9.12, ovvero art. 21, commi 21.3, 21.5, 21.12 del TICA)
- decadenza del preventivo accettato (art. 9, comma 9.14, e art. 21 comma 21.14 del TICA);
- avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione (art.31, commi 31.1 e 31.2 del TICA);
- validità della STMG (art. 33, commi 33.2, 33.5 e 33.6 del TICA).
DELIBERAZIONE 7 APRILE 2020 123/2020/R/EEL
Dopo le premesse il fulcro del discorso (testo originale)
[…] 1. nel caso di pratiche di connessione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviate successivamente a tale data e in relazione alle attività in capo ai soggetti richiedenti la connessione, ai fini del computo delle tempistiche di cui all’articolo 7, comma 7.2, all’articolo 9, commi 9.3, 9.5, 9.12 e 9.14, all’articolo 19, comma 19.4, all’articolo 21, commi 21.3, 21.5, 21.12 e 21.14, all’articolo 31, commi 31.1 e 31.2, e all’articolo 33, commi 33.2, 33.5 e 33.6, del Testo Integrato Connessioni Attive i gestori di rete non tengono conto del periodo temporale per il quale, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 18/20, ovvero di eventuali successivi interventi legislativi connessi all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, è disposta la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza;