FOTOVOLTAICO E PAESAGGISTICA: IL TAR A FAVORE DEGLI IMPIANTI

Ci sono zone soggette al vincolo paesaggistico che hanno delle limitazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici. Ma questi vincoli sono realmente a tutela del “paesaggio” o stiamo parlando di mera burocrazia?
Posso condividere l’esigenza di preservare immobili dal valore storico la cui bellezza ed il cui valore potrebbe non sposarsi appieno con le nuove tecnologie. (Anche se poi penso a “cattedrali moderne” all’interno di contesti storici e mi chiedo chi come e perché possa decidere a favore o meno di uno o un altro intervento). Quello che non posso condividere è che si estendano dei vincoli generici anche a delle tipologie di installazioni che nulla hanno di impattante. Soprattutto se inserite in territori dove ben altri sono i problemi paesaggistici. (fabbriche, capannoni dismessi, edifici pericolanti).

Questo anche alla luce del fatto che il legislatore incoraggia l’installazione di impianti fotovoltaici con una serie di incentivi diretti ed indiretti. Pertanto a rigor di logica, non dovrebbero esserci ostacoli alla realizzazione di impianti solari (intesi sia come pannelli fotovoltaici che come pannelli termici), in presenza di condizioni favorevoli da un punto di vista energetico ed economico. Invece, come tutti gli addetti al settore ben sanno, le barriere non mancano ed una delle più importanti e difficili da superare è rappresentata dalla tutela del paesaggio (cosiddetta pratica paesaggistica). Ecco che spesso, questo vincolo, finisce per essere in contrapposizione con l’obiettivo della promozione delle energie rinnovabili.pratica paesaggistica

Già in passato mi ero occupato delle prime facilitazioni in questo ambito con un articolo (ottobre 2016) nel quale si evinceva che l’ente preposto non poteva dare un diniego secco ed immotivato alla richiesta di installazione di un impianto per il risparmio energetico. 

Un altro passo in questa direzione è confermato da una recente sentenza del TAR della Lombardia, (496/2018) che contiene utili chiarimenti sull’installazione di pannelli fotovoltaici in aree sottoposte a vincolo. Tutto nasce dal ricorso delle proprietarie di un fabbricato che si trova a Maccagno con Pino e Veddasca (VA), zona sottoposta a vincolo paesaggistico, che avevano richiesto l’autorizzazione per la sostituzione della vecchia tettoia in luogo di una nuova, munita di pannelli fotovoltaici. La Soprintendenza aveva dato parere positivo all’avvio dei lavori, vietando però la posa dei pannelli, facendo quindi scattare il ricorso al TAR. La successiva sentenza dà sostanzialmente ragione alle proprietarie e fa piazza pulita di molte interpretazioni ostili al fotovoltaico: la terza sezione del Tar Lombardia evidenzia infatti come “la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva (come aveva peraltro già stabilito il Tar del Veneto nel 2013)”

Il consiglio come sempre è quello di affidarsi a chi conosce la materia ed installa quotidianamente impianti. Conoscere il territorio, le diverse “particolarità comunali” nonché le vie corrette per portare in porto un progetto dalla fase di progettazione a quella di rendicontazione contabile (es: detrazione nel caso del fotovoltaico) è fondamentale e per nulla scontato. Affidati ai professionisti e non agli improvvisati!