
Parliamo di detrazione fiscale e ristrutturazione edilizia. Quel processo per il quale oggi in Italia puoi migliorare energeticamente casa tua pagando meno tasse. In particolare prendo spunto da una recente consulenza che è ancora in itinere. Stefano, lettore del blog mi dice che sta valutando di installare un impianto fotovoltaico e che sta lottando con il comune per avere l’ok essendo una zona sotto vincolo. (In merito a questo argomento vi invito a leggere questo articolo).
Parlando della sostenibilità economica dell’intervento emerge che lui avrebbe capacità fiscale per detrarre il 50% dell’importo totale dei lavori ma che ha già usufruito dei 96.000 euro su quell’immobile.
Bene, attenzione. I 96.000 euro sono sì un vincolo, ma sono relativi ad ogni anno. Pertanto se io effettuo una ristrutturazione, procedo con il fine lavori e l’anno successivo inizio un nuovo intervento (che non sia ovviamente un proseguo del primo), posso detrarre fino ad ulteriori 96.000 euro.
In merito la circolare n. 17/2015 piuttosto chiara ed esaminando un caso specifico per la quale era stata interpellata l’Agenzia delle Entrate risponde così. (copio integralmente il testo del punto 3.2 di pagina 12 della circolare 17/2015).

“3.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi
D. un contribuente ha iniziato nel 2008 un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sulla base di un apposito provvedimento autorizzativo. L’intervento è proseguito nel corso degli anni ed è stato terminato nel 2013. Per questo intervento il contribuente ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute nel limite complessivo di 96.000 euro. Il medesimo contribuente nel 2014, sulla base di un altro titolo autorizzativo, distinto e autonomo dal primo, ha iniziato altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, diversi da quelli previsti nel primo provvedimento autorizzativo, che termineranno nel 2015. Si chiede di conoscere se per questi lavori spetti la detrazione sulla base di un ulteriore plafond di euro 96.000, distinto da quello precedentemente utilizzato per i lavori dal 2008 al 2013.
R. Le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR fruiscono di una detrazione di imposta ai fini IRPEF, attualmente prevista nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano, in base al comma 47 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 [prorogato fino al 31/12/17 !!!].
In base al comma 1 dell’art. 16-bis, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi (cfr. circ. n. 9/E del 2002, punti 7.3 e 7.4, circ. n. 15/E del 2003, par. 2).
In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Ciò premesso, si rileva che l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati.
Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.
Quindi, nella fattispecie in esame, nel presupposto che l’intervento iniziato nel 2014 sia autonomo da quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013, il contribuente potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro, distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013. Nel 2015, naturalmente, il limite di spesa dovrà tenere conto, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell’anno precedente, delle spese sostenute nell’anno 2014.”
Pertanto, se il vostro commercialista non ne è a conoscenza… provvedete ad aggiornarlo voi.
Ora, visto che non avete nemmeno questa scusa, risparmiate un po’ di tasse, risparmiate un po’ di bollette, evitate compartecipare con i vostri consumi all’immissione di sostanze nocive e quindi di inquinare ed installate un sistema per il risparmio energetico. Come sempre sono a disposizione per accompagnarvi in questo viaggio affascinante!
Per leggere delle detrazioni del 50% e del 65% per case singole e condomini (addirittura fino al 75%) puoi leggere questo articolo.