FOTOVOLTAICO E PAESAGGISTICA: IL TAR A FAVORE DEGLI IMPIANTI

Ci sono zone soggette al vincolo paesaggistico che hanno delle limitazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici. Ma questi vincoli sono realmente a tutela del “paesaggio” o stiamo parlando di mera burocrazia?
Posso condividere l’esigenza di preservare immobili dal valore storico la cui bellezza ed il cui valore potrebbe non sposarsi appieno con le nuove tecnologie. (Anche se poi penso a “cattedrali moderne” all’interno di contesti storici e mi chiedo chi come e perché possa decidere a favore o meno di uno o un altro intervento). Quello che non posso condividere è che si estendano dei vincoli generici anche a delle tipologie di installazioni che nulla hanno di impattante. Soprattutto se inserite in territori dove ben altri sono i problemi paesaggistici. (fabbriche, capannoni dismessi, edifici pericolanti).

Questo anche alla luce del fatto che il legislatore incoraggia l’installazione di impianti fotovoltaici con una serie di incentivi diretti ed indiretti. Pertanto a rigor di logica, non dovrebbero esserci ostacoli alla realizzazione di impianti solari (intesi sia come pannelli fotovoltaici che come pannelli termici), in presenza di condizioni favorevoli da un punto di vista energetico ed economico. Invece, come tutti gli addetti al settore ben sanno, le barriere non mancano ed una delle più importanti e difficili da superare è rappresentata dalla tutela del paesaggio (cosiddetta pratica paesaggistica). Ecco che spesso, questo vincolo, finisce per essere in contrapposizione con l’obiettivo della promozione delle energie rinnovabili.pratica paesaggistica

Già in passato mi ero occupato delle prime facilitazioni in questo ambito con un articolo (ottobre 2016) nel quale si evinceva che l’ente preposto non poteva dare un diniego secco ed immotivato alla richiesta di installazione di un impianto per il risparmio energetico. 

Un altro passo in questa direzione è confermato da una recente sentenza del TAR della Lombardia, (496/2018) che contiene utili chiarimenti sull’installazione di pannelli fotovoltaici in aree sottoposte a vincolo. Tutto nasce dal ricorso delle proprietarie di un fabbricato che si trova a Maccagno con Pino e Veddasca (VA), zona sottoposta a vincolo paesaggistico, che avevano richiesto l’autorizzazione per la sostituzione della vecchia tettoia in luogo di una nuova, munita di pannelli fotovoltaici. La Soprintendenza aveva dato parere positivo all’avvio dei lavori, vietando però la posa dei pannelli, facendo quindi scattare il ricorso al TAR. La successiva sentenza dà sostanzialmente ragione alle proprietarie e fa piazza pulita di molte interpretazioni ostili al fotovoltaico: la terza sezione del Tar Lombardia evidenzia infatti come “la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva (come aveva peraltro già stabilito il Tar del Veneto nel 2013)”

Il consiglio come sempre è quello di affidarsi a chi conosce la materia ed installa quotidianamente impianti. Conoscere il territorio, le diverse “particolarità comunali” nonché le vie corrette per portare in porto un progetto dalla fase di progettazione a quella di rendicontazione contabile (es: detrazione nel caso del fotovoltaico) è fondamentale e per nulla scontato. Affidati ai professionisti e non agli improvvisati!

 

Fotovoltaico autorizzazione negata

paesaggistica negataDa anni ormai si è capito il potenziale del settore energie rinnovabili. Che sia una visione ecologica o che sia solo strettamente economica, poco cambia. E’ evidente. Punto. Oggi finalmente viene risolta una distonia tra la direzione propositiva degli incentivi (conto energia – detrazione fiscale – scambio sul posto ed agevolazioni varie) e l’immobilismo burocratico di alcuni Enti. In ambito di autorizzazione paesaggistica, il Consiglio di Stato infatti, ha recentemente sentenziato che l’autorizzazione per un piccolo impianto fotovoltaico non può essere negata in modo generico. La sentenza è la nr. 1201 del 23 marzo 2016, sez. VI, ed è riferita al caso di un impianto fotovoltaico realizzato sui tetti dei propri edifici da parte di un’azienda agricola. A fronte del diniego dell’autorizzazione paesaggistica, l’azienda era ricorsa al TAR, che aveva dato ragione all’impresa. Successivamente le Amministrazioni, per vedere riconosciuta la propria posizione, avevano ricorso al Consiglio di Stato che però ha confermato l’indicazione del Tribunale Amministrativo.

L'autorizzazione paesaggistica non può essere negata a priori ed in modo generico per l'installazione di impianti fotovoltaici
L’autorizzazione paesaggistica non può essere negata a priori ed in modo generico per l’installazione di impianti fotovoltaici

Il Consiglio di Stato indica infatti che, prima di negare genericamente l’autorizzazione, l’Autorità deve suggerire modalità di installazione meno impattanti verso il paesaggio e l’ambiente circostante, sottolineando che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono opere di pubblica utilità, come indicato nel Decreto Legislativo 387 del 2003. Secondo tale decreto, le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono da qualificarsi come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema. Quanto di più, l’art. 12 del medesimo d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ha introdotto un procedimento unico semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla implementazione delle infrastrutture strumentali alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Nel caso specifico portato ad esempio ed oggetto della sentenza, il diniego parziale dell’Amministrazione appare di dubbia legittimità, tenendo anche conto che il piccolo impianto fotovoltaico è realizzato nel tetto dei fabbricati, è visibile in minima parte dalla strada panoramica e che l’impianto è realizzato a servizio dell’azienda agricola, che “costituisce essa stessa presidio per la salvaguardia dei valori ambientali e della diversità territoriale”.

Un ulteriore passo di semplificazione verso un unico intento comune: le energie rinnovabili
Un ulteriore passo di semplificazione verso un unico intento comune: le energie rinnovabili

La conclusione interessante che se ne trae è che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, anche mediante la contestuale indicazione di accorgimenti tecnici sulle modalità allocative degli impianti per la produzione di energia nel paesaggio, deve cercare di favorire la soluzione che consenta la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione estetica. Solo qualora l’interesse paesaggistico risulti prevalente, l’amministrazione preposta dovrà fornire una motivazione stringente a supporto del diniego di autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Un ulteriore passo è stato fatto verso la semplificazione dell’iter burocratico per l’installazione di sistemi per il risparmio energetico da fonti rinnovabili, soprattutto nella chiarificazione di un processo che se non era, quantomeno sembrava, antinomico.