SCONGIURATA LA PERDITA DELLE DETRAZIONI

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 46/E certifica che la detrazione fiscale è fruibile anche in assenza della presentazione della pratica enea che rimane comunque obbligatoria.

Infatti nella risoluzione: “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento. […] In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16″.


Detrazione fiscale ristrutturazione edilizia

detrazione fiscale ristrutturazione edilizia
La ristrutturazione edilizia permette di detrarre dall’irpef il 50% del costo totale dell’intervento in 10 anni (pertanto 5% all’anno)

Parliamo di detrazione fiscale e ristrutturazione edilizia. Quel processo per il quale oggi in Italia puoi migliorare energeticamente casa tua pagando meno tasse. In particolare prendo spunto da una recente consulenza che è ancora in itinere. Stefano, lettore del blog mi dice che sta valutando di installare un impianto fotovoltaico e che sta lottando con il comune per avere l’ok essendo una zona sotto vincolo. (In merito a questo argomento vi invito a leggere questo articolo).

Parlando della sostenibilità economica dell’intervento emerge che lui avrebbe capacità fiscale per detrarre il 50% dell’importo totale dei lavori ma che ha già usufruito dei 96.000 euro su quell’immobile.

Bene, attenzione. I 96.000 euro sono sì un vincolo, ma sono relativi ad ogni anno. Pertanto se io effettuo una ristrutturazione,  procedo con il fine lavori e l’anno successivo inizio un nuovo intervento (che non sia ovviamente un proseguo del primo), posso detrarre fino ad ulteriori 96.000 euro.

In merito la circolare n. 17/2015  piuttosto chiara ed esaminando un caso specifico per la quale era stata interpellata l’Agenzia delle Entrate risponde così. (copio integralmente il testo del punto 3.2 di pagina 12 della circolare 17/2015).

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La circolare 17/2015 è chiara. La detrazione fiscale di 96.000 euro per immobile è annuale a patto che non sia una prosecuzione di una ristrutturazione precedente

“3.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi
D. un contribuente ha iniziato nel 2008 un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sulla base di un apposito provvedimento autorizzativo. L’intervento è proseguito nel corso degli anni ed è stato terminato nel 2013. Per questo intervento il contribuente ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute nel limite complessivo di 96.000 euro. Il medesimo contribuente nel 2014, sulla base di un altro titolo autorizzativo, distinto e autonomo dal primo, ha iniziato altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, diversi da quelli previsti nel primo provvedimento autorizzativo, che termineranno nel 2015. Si chiede di conoscere se per questi lavori spetti la detrazione sulla base di un ulteriore plafond di euro 96.000, distinto da quello precedentemente utilizzato per i lavori dal 2008 al 2013.
R. Le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR fruiscono di una detrazione di imposta ai fini IRPEF, attualmente prevista nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano, in base al comma 47 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015  [prorogato fino al 31/12/17 !!!].
In base al comma 1 dell’art. 16-bis, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi (cfr. circ. n. 9/E del 2002, punti 7.3 e 7.4, circ. n. 15/E del 2003, par. 2).
In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Hai già raggiunto i 96.000 euro del limite di detrazione per la ristrutturazione edilizia? Lo sai che puoi detrarre fino a 96.000 euro all’anno? YES !!!

Ciò premesso, si rileva che l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati.

Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

Quindi, nella fattispecie in esame, nel presupposto che l’intervento iniziato nel 2014 sia autonomo da quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013, il contribuente potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro, distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013. Nel 2015, naturalmente, il limite di spesa dovrà tenere conto, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell’anno precedente, delle spese sostenute nell’anno 2014.”

Pertanto, se il vostro commercialista non ne è a conoscenza… provvedete ad aggiornarlo voi.

Ora, visto che non avete nemmeno questa scusa, risparmiate un po’ di tasse, risparmiate un po’ di bollette, evitate compartecipare con i vostri consumi all’immissione di sostanze nocive e quindi di inquinare ed installate un sistema per il risparmio energetico. Come sempre sono a disposizione per accompagnarvi in questo viaggio affascinante! 

Per leggere delle detrazioni del 50% e del 65% per case singole e condomini (addirittura fino al 75%) puoi leggere questo articolo.

Impianto fotovoltaico e rendita catastale. Mi conviene installare un impianto? Qual’è la grandezza giusta per il mio impianto fotovoltaico?

Se non lo avete ancora capito, nonostante i diversi articoli che ho scritto, vi do un altro motivo a supporto della tesi  per la quale l’impianto fotovoltaico per casa vostra deve essere studiato e realizzato su misura. abito su misura

Ci sono casi in cui conviene superare certi limiti di potenza (i 3 kw) e casi nei quali invece conviene avere una potenza minore (sotto i 3 kw). Quando conviene “aumentare la taglia”e quando no? Non si può fare un calcolo che può andare bene per tutti, perché ogni abitazione ha una storia a sè. Se fossi sotto tortura e dovessi dire in due parole o meglio in numeri quando stare sotto questa potenza e quando invece stare sopra, metterei come spartiacque di taglia i 5500 kw/h annui consumati. Ripeto, è solo un dato indicativo che può variare anche del 30% a seconda delle tipologie di cliente (utilizzatore). Se vuoi risparmiare ed avere un prodotto certificato, garantito, sicuro, che ti calzi a pennello, chiedimi una consulenza specifica gratuita.

Veniamo quindi al problema “rendita catastale”. Perché lo affronto? Perché vedo che i miei clienti non sanno cosa sia. Quindi…

SolarWorld Case Study SolarWorld Case Study

Non tutti sanno infatti che l’impianto fotovoltaico sul tetto di casa, se ha una potenza superiore a 3 kiloWatt, potrebbe far aumentare la rendita catastale, e quindi l’Imu, la Tasi e le altre imposte che hanno come base il valore catastale (ad esempio, il registro in caso di compravendita). Secondo l’agenzia delle entrate (circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013), i moduli fotovoltaici vanno considerati come una “appendice” dell’abitazione che aumenta il suo valore. Nella stessa circolare vengono esentati dall’obbligo gli impianti “minori” e definite nel dettaglio le circostanze in cui i pannelli vanno registrati al Catasto.rendita catastale
Quando il fotovoltaico è al servizio di un’unità immobiliare già accatastata, la circolare delle Entrate ribadisce che la variazione catastale è obbligatoria solamente quando il valore dell’impianto supera il 15% della rendita catastale. Ma chi può fare questo calcolo? Le rendite catastali cambiano drasticamente a seconda della tipologia di immobile e per il proprietario è impossibile valutare da solo se il rapporto viene superato o no. Per fare una valutazione corretta bisogna coinvolgere un professionista abilitato, come un geometra, perché valuti se è necessario aggiornare la rendita. Di quanto? Impossibile generalizzare, perché di fatto l’impianto farà salire la rendita di una o più “classi”, ma si può ipotizzare che su una villetta con una rendita di 1.200 euro l’incremento sarà – almeno – di 250 euro.
Dei 312mila impianti con una potenza tra i 3 e 20 kW, quasi 46mila si trovano in Veneto. Seguono Lombardia (circa 39mila) ed Emilia Romagna (circa 26mila). Sembra un controsenso, ma non è così: nelle regioni del Sud sono più diffusi i grandi impianti, mentre le strutture di taglia domestica hanno riscosso maggiore popolarità nell’area della pianura Padana. La stessa dove risultano più utilizzate le detrazioni fiscali per il risparmio energetico.

Ecco spiegato l’arcano dell’aumento del valore catastale a seguito di installazione di impianti fotovoltaici. Per info e consulenze specifiche contattami.

(fonte dati numerici sito sole 24 ore)