Da anni ormai si è capito il potenziale del settore energie rinnovabili. Che sia una visione ecologica o che sia solo strettamente economica, poco cambia. E’ evidente. Punto. Oggi finalmente viene risolta una distonia tra la direzione propositiva degli incentivi (conto energia – detrazione fiscale – scambio sul posto ed agevolazioni varie) e l’immobilismo burocratico di alcuni Enti. In ambito di autorizzazione paesaggistica, il Consiglio di Stato infatti, ha recentemente sentenziato che l’autorizzazione per un piccolo impianto fotovoltaico non può essere negata in modo generico. La sentenza è la nr. 1201 del 23 marzo 2016, sez. VI, ed è riferita al caso di un impianto fotovoltaico realizzato sui tetti dei propri edifici da parte di un’azienda agricola. A fronte del diniego dell’autorizzazione paesaggistica, l’azienda era ricorsa al TAR, che aveva dato ragione all’impresa. Successivamente le Amministrazioni, per vedere riconosciuta la propria posizione, avevano ricorso al Consiglio di Stato che però ha confermato l’indicazione del Tribunale Amministrativo.

Il Consiglio di Stato indica infatti che, prima di negare genericamente l’autorizzazione, l’Autorità deve suggerire modalità di installazione meno impattanti verso il paesaggio e l’ambiente circostante, sottolineando che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono opere di pubblica utilità, come indicato nel Decreto Legislativo 387 del 2003. Secondo tale decreto, le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono da qualificarsi come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema. Quanto di più, l’art. 12 del medesimo d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ha introdotto un procedimento unico semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla implementazione delle infrastrutture strumentali alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Nel caso specifico portato ad esempio ed oggetto della sentenza, il diniego parziale dell’Amministrazione appare di dubbia legittimità, tenendo anche conto che il piccolo impianto fotovoltaico è realizzato nel tetto dei fabbricati, è visibile in minima parte dalla strada panoramica e che l’impianto è realizzato a servizio dell’azienda agricola, che “costituisce essa stessa presidio per la salvaguardia dei valori ambientali e della diversità territoriale”.

La conclusione interessante che se ne trae è che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, anche mediante la contestuale indicazione di accorgimenti tecnici sulle modalità allocative degli impianti per la produzione di energia nel paesaggio, deve cercare di favorire la soluzione che consenta la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione estetica. Solo qualora l’interesse paesaggistico risulti prevalente, l’amministrazione preposta dovrà fornire una motivazione stringente a supporto del diniego di autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.
Un ulteriore passo è stato fatto verso la semplificazione dell’iter burocratico per l’installazione di sistemi per il risparmio energetico da fonti rinnovabili, soprattutto nella chiarificazione di un processo che se non era, quantomeno sembrava, antinomico.