CEI 0-21 E CEI-016 PROROGA DEI TERMINI DAL 31 MARZO AL 30 SETTEMBRE

Ricevo e rilancio questa interessante notizia utile a chi sta attendendo l’allaccio del proprio impianto fotovoltaico. Infatti, con la delibera 86/2020/R/EEL del 24 marzo 2020Arera ha posticipato i termini previsti dal provvedimento 149/2019/R/EEL, sulle modalità di attuazione delle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 edizione 2019. In particolare, il punto 3 della deliberazione 149/2019/R/EEL stabiliva che per le domande di connessione presentate dal 1° aprile 2020 sarebbe stato necessario attestarne la conformità tramite un certificato rilasciato da un laboratorio di terza parte accreditato (e non solamente con una dichiarazione del costruttore).

Vista l’emergenza sanitaria da Coronavirus, Arera ha posticipato le scadenza da aprile a ottobre permettendo così ai costruttori di inverter di allinearsi, agli installatori di poter installare il materiale già in casa o in ordine o installato ma non allacciato entro ieri 31 marzo ed ai clienti di avere un allaccio “più veloce” nel momento in cui sarà cessata l’emergenza coronavirus . 

“Diverse associazioni di categoria hanno evidenziato che l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha determinato e sta tuttora comportando rallentamenti significativi nelle attività operative dei laboratori di terza parte accreditati e degli organismi di certificazione a essi correlati funzionali al rilascio delle dichiarazioni di conformità alla Norma CEI 0-16 e CEI 0-21 per i dispositivi (sistemi di protezione di interfaccia, inverter, sistemi di accumulo) che dovranno essere installati su impianti la cui richiesta di connessione sarà presentata successivamente al 31 marzo 2020″, si legge nel documento di Arera, “ con la conseguente impossibilità, per i predetti impianti, di completare l’iter di connessione e di entrare in esercizio secondo i tempi preventivati. Le predette associazioni hanno, pertanto, chiesto all’Autorità di posticipare le tempistiche previste dal punto 3 della deliberazione 149/2019/R/EEL, come precedentemente richiamate”.

Questo permetterà di non avere ulteriori ritardi, rispetto a quelli previsti con l’attuazione della nuova normativa (articolo del 7 gennaio 2020)

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