Detrazione fiscale ristrutturazione edilizia

detrazione fiscale ristrutturazione edilizia
La ristrutturazione edilizia permette di detrarre dall’irpef il 50% del costo totale dell’intervento in 10 anni (pertanto 5% all’anno)

Parliamo di detrazione fiscale e ristrutturazione edilizia. Quel processo per il quale oggi in Italia puoi migliorare energeticamente casa tua pagando meno tasse. In particolare prendo spunto da una recente consulenza che è ancora in itinere. Stefano, lettore del blog mi dice che sta valutando di installare un impianto fotovoltaico e che sta lottando con il comune per avere l’ok essendo una zona sotto vincolo. (In merito a questo argomento vi invito a leggere questo articolo).

Parlando della sostenibilità economica dell’intervento emerge che lui avrebbe capacità fiscale per detrarre il 50% dell’importo totale dei lavori ma che ha già usufruito dei 96.000 euro su quell’immobile.

Bene, attenzione. I 96.000 euro sono sì un vincolo, ma sono relativi ad ogni anno. Pertanto se io effettuo una ristrutturazione,  procedo con il fine lavori e l’anno successivo inizio un nuovo intervento (che non sia ovviamente un proseguo del primo), posso detrarre fino ad ulteriori 96.000 euro.

In merito la circolare n. 17/2015  piuttosto chiara ed esaminando un caso specifico per la quale era stata interpellata l’Agenzia delle Entrate risponde così. (copio integralmente il testo del punto 3.2 di pagina 12 della circolare 17/2015).

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La circolare 17/2015 è chiara. La detrazione fiscale di 96.000 euro per immobile è annuale a patto che non sia una prosecuzione di una ristrutturazione precedente

“3.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi
D. un contribuente ha iniziato nel 2008 un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sulla base di un apposito provvedimento autorizzativo. L’intervento è proseguito nel corso degli anni ed è stato terminato nel 2013. Per questo intervento il contribuente ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute nel limite complessivo di 96.000 euro. Il medesimo contribuente nel 2014, sulla base di un altro titolo autorizzativo, distinto e autonomo dal primo, ha iniziato altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, diversi da quelli previsti nel primo provvedimento autorizzativo, che termineranno nel 2015. Si chiede di conoscere se per questi lavori spetti la detrazione sulla base di un ulteriore plafond di euro 96.000, distinto da quello precedentemente utilizzato per i lavori dal 2008 al 2013.
R. Le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR fruiscono di una detrazione di imposta ai fini IRPEF, attualmente prevista nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano, in base al comma 47 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015  [prorogato fino al 31/12/17 !!!].
In base al comma 1 dell’art. 16-bis, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi (cfr. circ. n. 9/E del 2002, punti 7.3 e 7.4, circ. n. 15/E del 2003, par. 2).
In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che “ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

L’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Hai già raggiunto i 96.000 euro del limite di detrazione per la ristrutturazione edilizia? Lo sai che puoi detrarre fino a 96.000 euro all’anno? YES !!!

Ciò premesso, si rileva che l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati.

Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

Quindi, nella fattispecie in esame, nel presupposto che l’intervento iniziato nel 2014 sia autonomo da quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013, il contribuente potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro, distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013. Nel 2015, naturalmente, il limite di spesa dovrà tenere conto, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell’anno precedente, delle spese sostenute nell’anno 2014.”

Pertanto, se il vostro commercialista non ne è a conoscenza… provvedete ad aggiornarlo voi.

Ora, visto che non avete nemmeno questa scusa, risparmiate un po’ di tasse, risparmiate un po’ di bollette, evitate compartecipare con i vostri consumi all’immissione di sostanze nocive e quindi di inquinare ed installate un sistema per il risparmio energetico. Come sempre sono a disposizione per accompagnarvi in questo viaggio affascinante! 

Per leggere delle detrazioni del 50% e del 65% per case singole e condomini (addirittura fino al 75%) puoi leggere questo articolo.

Tesla Powerwall 2: non per tutti

powerwall 2
Confronti tra prezzi (solo della batteria ai grossisti) e prestazioni di alcune batterie in concorrenza con il powerwall2 di Tesla

Mi è stato chiesto di dare delle indicazioni di massima circa il reale, concreto, fattivo utilizzo di un accumulo così tanto capiente come il powerwall2. Sì perché l’utente oggi si chiede: “Farà al caso mio? – Riuscirò ad utilizzarlo al meglio? Ma quanto lo sfrutto? Non è il caso che io installi qualcosa di più piccolo? E se sì, cosa?”

Apriti cielo, c’è un mondo e non ho le risposte alle domande appena scritte. Non ho le risposte semplicemente perché ogni possessore di un impianto fotovoltaico ha una storia a sé fatta di consumi, autoconsumo, abitudini, rendimenti e tipologia di impianti.

Pertanto non posso dare una risposta univoca che vada bene per tutti. Posso cercare però di dipanare qualche dubbio attraverso qualche esempio. In particolare oggi utilizzerò l’approfondimento (scritto qualche giorno fa) in risposta ad un commento di Lorenzo, lettore toscano del blog che mi chiedeva qualche numero in merito alle percentuali di utilizzo dell’accumulo più capiente (se parliamo dei marchi più conosciuti) –  il powerwall 2 – oggi sul mercato.

powerwall 2
La consulenza specifica per la progettazione e la realizzazione di un impianto fotovoltaico serve appositamente per valutare quale sia la migliore soluzione ad un problema specifico. Ed ogni casa ed ogni famiglia hanno le loro caratteristiche

Lo ribadirò più volte: non è possibile dare un’informazione che vada bene a tutti. Bisogna valutare molte/troppe incognite tipo: 1)location (provincia – comune) 2)inclinazione del tetto 3)ombreggiamenti 4)abitudini famigliari 5)percentuale di autoconsumo sia giornaliera che stagionale 6)picchi di consumo giornalieri- mensili – stagionali 7)ore di sole realmente impattanti sull’impianto (se la casa è vicino ad un monte di sicuro prenderà meno sole rispetto ad un’altra che dista dalla stessa solo poche centinaia di metri). Da tutte queste variabili puoi ben capire che non è possibile così facilmente avere un’informazione precisa e puntuale se non attraverso un’analisi specifica.
Cerco di venirti/vi incontro con delle indicazioni di massima riducendo al minimo le variabili e ipotizzando che ci siano ottimali condizioni di installazione.
Mettiamo che tu abiti a Pisa e che tu voglia installare un impianto da 6 kWp su un tetto non ombreggiato, pendenza 30 gradi rivolto a sud. Ora, mettiamo una media di produzione di 1400 kWh di produzione per 1 kWp, si ha una produzione di 8400 kWh annui.
Quindi ho in media una produzione di 23 kWh al giorno. (ovviamente è una media). Cerchiamo di avvicinarci un po’ di più ancora ai dati reali di produzione. Diciamo che l’impianto produce il 60% del totale in estate (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre), che produce il 25% del totale in primavera autunno (marzo, aprile, ottobre, novembre) ed il 15% del totale in inverno (dicembre, gennaio, febbraio).
Quindi il mio impianto produrrà (ripeto per l’ennesima volta che sono conteggi spannometrici) il 12% del totale (1008)nei mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre, il 6,25% (525) al mese nei mesi di marzo aprile ottobre novembre ed il 5% (420) nei mesi di dicembre gennaio febbraio. Dando come standard i 30 giorni mensili abbiamo quindi una produzione rispettivamente di 33,6 – 17.5 – 14 kw/h al giorno. (attenzione è un calcolo spannometrico e pure di media perchè se piove per una settimana di fila in più da un anno rispetto ad un altro ovviamente i conti sballano!!!).
Qui ovviamente bisogna vedere quanto si autoconsuma. Mettiamo che si riesca ad auto consumare il 50% della produzione (4200 kWh), riusciamo sempre a mettere “qualcosa” in batteria ed un sistema come il powerwall 2 lo sfruttiamo a pieno tra i 5 ed i 9 mesi all’anno. Di sicuro per i restanti mesi non riuscirò a caricare tutta la batteria (ma poiché ho allo stesso prezzo di 8/10 kw il 13,5, io preferisco averne di più e non sfruttarla tutta piuttosto che averne una di capacità ridotta che quando potrei immagazzinare ed autoconsumare è satura e mi costringe a scambiare con la rete).
Ho messo questi dati prendendo come spunto degli impianti già esistenti, funzionanti e monitorati che hanno come accumulo il powerwall1.
Poi, come sempre dico, ogni situazione è un caso a sé ed è importante fare le giuste valutazioni, ricordando che la differenza la fa anche (ed a volte di molto) come poi io utilizzo il mio impianto.

Lorenzo Valer
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Se vuoi approfondire l’argomento e vedere se il tuo impianto può dotarsi di un Tesla powerwall 2 e se l’investimento può essere congruo, qui ci sono i miei dati per chiedere una consulenza (via mail o telefono). 

PS: oggi pomeriggio ho avuto occasione di parlare con un responsabile tecnico di Tesla che mi ha confermato come la batteria al litio non soffra del fatto di non essere totalmente caricata. Pertanto se la carico solo a metà non si rovina.